(CODICE CIVILE-art. 1464)
                             Art. 1464. 
 
                     (Impossibilita' parziale). 
 
  Quando la prestazione di una parte e'  divenuta  solo  parzialmente
impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente  riduzione
della prestazione da essa dovuta, e puo' anche recedere dal contratto
qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.