(CODICE CIVILE-art. 1466)
                             Art. 1466. 
 
            (Impossibilita' nel contratto plurilaterale). 
 
  Nei  contratti  indicati  dall'art.  1420  l'impossibilita'   della
prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto
rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba,  secondo
le circostanze, considerarsi essenziale.