(CODICE CIVILE-art. 1467)
                             Art. 1467. 
 
             (Contratto con prestazioni corrispettive). 
 
  Nei  contratti  a  esecuzione  continuata  o  periodica  ovvero   a
esecuzione differita,  se  la  prestazione  di  una  delle  parti  e'
divenuta eccessivamente onerosa per  il  verificarsi  di  avvenimenti
straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione puo'
domandare la risoluzione del contratto,  con  gli  effetti  stabiliti
dall'art. 1458. 
 
  La  risoluzione  non  puo'  essere  domandata  se  la  sopravvenuta
onerosita' rientra nell'alea normale del contratto. 
 
  La parte contro la quale e' domandata la risoluzione puo'  evitarla
offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.