(CODICE CIVILE-art. 1468)
                             Art. 1468. 
 
           (Contratto con obbligazioni di una sola parte). 
 
  Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, se si tratta di  un
contratto nel quale una sola delle  parti  ha  assunto  obbligazioni,
questa puo' chiedere una riduzione della sua prestazione  ovvero  una
modificazione  nelle  modalita'  di   esecuzione,   sufficienti   per
ricondurla ad equita'.