Art. 954 
                       Rafferme dei volontari 
 
1. I volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi,
a domanda, a un successivo periodo di rafferma  della  durata  di  un
anno. 
2. I  volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale  possono  essere
ammessi, a domanda, a due successivi periodi  di  rafferma,  ciascuno
della durata di due anni. Possono presentare la domanda  i  volontari
in ferma prefissata quadriennale che sono  risultati  idonei  ma  non
utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli  dei
volontari in servizio permanente. 
3. I  criteri  e  le  modalita'  di  ammissione  alle  rafferme  sono
disciplinati con decreto del Ministro della difesa.