(CODICE CIVILE-art. 1471)
                             Art. 1471. 
 
                   (Divieti speciali di comprare). 
 
  Non  possono  essere  compratori  nemmeno  all'asta  pubblica,  ne'
direttamente ne' per interposta persona: 
    1) gli amministratori dei beni dello  Stato,  dei  comuni,  delle
provincie o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla
loro cura; 
    2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti  per
loro ministero; 
    3) coloro che per legge  o  per  atto  della  pubblica  autorita'
amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi; 
    4) i mandatari, rispetto ai beni che  sono  stati  incaricati  di
vendere, salvo il disposto dell'art. 1395. 
 
  Nei primi due casi l'acquisto e' nullo; negli altri e' annullabile.