(CODICE CIVILE-art. 1472)
                             Art. 1472. 
 
                      (Vendita di cose future). 
 
  Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto  della
proprieta' si verifica non appena la  cosa  viene  ad  esistenza.  Se
oggetto della vendita sono gli alberi o i  frutti  di  un  fondo,  la
proprieta' si acquista quando gli alberi sono  tagliati  o  i  frutti
sono separati. 
 
  Qualora  le  parti  non  abbiano  voluto  concludere  un  contratto
aleatorio, la vendita e' nulla, se la cosa non viene ad esistenza.