Art. 1472.
(Vendita di cose future).
Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della
proprieta' si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se
oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la
proprieta' si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti
sono separati.
Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto
aleatorio, la vendita e' nulla, se la cosa non viene ad esistenza.