(CODICE CIVILE-art. 1473)
                             Art. 1473. 
 
          (Determinazione del prezzo affidata a un terzo). 
 
  Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un  terzo,
eletto nel contratto o da eleggere posteriormente. 
 
  Se il terzo non vuole o non puo' accettare  l'incarico,  ovvero  le
parti non si accordano per la sua nomina o per la  sua  sostituzione,
la nomina, su richiesta di una delle parti, e' fatta  dal  presidente
del tribunale del luogo in cui e' stato concluso il contratto.