(CODICE CIVILE-art. 1474)
                             Art. 1474. 
 
          (Mancanza di determinazione espressa del prezzo). 
 
  Se il  contratto  ha  per  oggetto  cose  che  il  venditore  vende
abitualmente e le parti non hanno determinato il  prezzo,  ne'  hanno
convenuto il modo di determinarlo, ne' esso  e'  stabilito  per  atto
della pubblica autorita' o da norme corporative, si  presume  che  le
parti abbiano voluto riferirsi al prezzo  normalmente  praticato  dal
venditore. 
 
  Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa  o  di  mercato,  il
prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve
essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza piu' vicina. 
 
  Qualora le parti abbiano inteso  riferirsi  al  giusto  prezzo,  si
applicano  le  disposizioni  dei  commi  precedenti;  e,  quando  non
ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo,
e' determinato da un  terzo,  nominato  a  norma  del  secondo  comma
dell'articolo precedente.