Art. 386. 
 
  Salvo vasi  di  necessita',  non  si  debbono  eseguire  lavori  su
impianti sotto tensione quando questa  superi  25  V  efficaci  verso
terra. 
  Quando  la  suddetta  necessita'  sia  riconosciuta  da   un   capo
responsabile, ogni lavoro deve essere eseguito con modalita' e  mezzi
atti a garantire l'incolumita' dello operatore.