Art. 388. 
 
  Salvo i casi di cui  all'art.  386,  prima  di  eseguire  qualunque
lavoro sugli impianti elettrici e' obbligatorio interrompere la linea
a monte e, ove occorra, anche a valle  della  parte  sulla  quale  si
eseguono lavori. In ogni caso deve essere collegata a terra la  parte
dell'impianto sulla quale si eseguono lavori e  devono  essere  prese
cautele atte ad impedire che l'impianto torni sotto tensione  durante
i lavori. 
  Prima di  toccare  i  conduttori  di  cavi  ad  alta  tensione,  di
lunghezza considerevole, si devono disperdere  le  eventuali  cariche
elettrostatiche.