Art. 388. Salvo i casi di cui all'art. 386, prima di eseguire qualunque lavoro sugli impianti elettrici e' obbligatorio interrompere la linea a monte e, ove occorra, anche a valle della parte sulla quale si eseguono lavori. In ogni caso deve essere collegata a terra la parte dell'impianto sulla quale si eseguono lavori e devono essere prese cautele atte ad impedire che l'impianto torni sotto tensione durante i lavori. Prima di toccare i conduttori di cavi ad alta tensione, di lunghezza considerevole, si devono disperdere le eventuali cariche elettrostatiche.