(CODICE CIVILE-art. 1476)
                             Art. 1476. 
 
              (Obbligazioni principali del venditore). 
 
  Le obbligazioni principali del venditore sono: 
    1) quella di consegnare la cosa al compratore; 
    2) quella di fargli acquistare la  proprieta'  della  cosa  o  il
diritto, se l'acquisto non e' effetto immediato del contratto; 
    3) quella di garantire il compratore  dall'evizione  e  dai  vizi
della cosa.