(CODICE CIVILE-art. 1477)
                             Art. 1477. 
 
                       (Consegna della cosa). 
 
  La cosa deve essere consegnata nello stato in  cui  si  trovava  al
momento della vendita. 
 
  Salvo diversa volonta' delle parti, la cosa deve essere  consegnata
insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno  della
vendita. 
 
  Il venditore deve pure consegnare i titoli e i  documenti  relativi
alla proprieta' a all'uso della cosa venduta.