(CODICE CIVILE-art. 1478)
                             Art. 1478. 
 
                      (Vendita di cosa altrui). 
 
  Se al momento del contratto la cosa venduta non era  di  proprieta'
del  venditore,  questi  e'  obbligato  a  procurarne  l'acquisto  al
compratore. 
 
  Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il  venditore
acquista la proprieta' dal titolare di essa.