(CODICE CIVILE-art. 1479)
                             Art. 1479. 
 
                    (Buona fede del compratore). 
 
  Il compratore puo'  chiedere  la  risoluzione  del  contratto,  se,
quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprieta'  del
venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare
la proprieta'. 
 
  Salvo  il  disposto  dell'art.  1223,  il  venditore  e'  tenuto  a
restituire all'acquirente il prezzo  pagato,  anche  se  la  cosa  e'
diminuita di valore o e' deteriorata; deve  inoltre  rimborsargli  le
spese e i pagamenti legittimamente fatti  per  il  contratto.  Se  la
diminuzione di valore o il deterioramento derivano da  un  fatto  del
compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre l'utile  che  il
compratore ne ha ricavato. 
 
  Il venditore e' inoltre tenuto a rimborsare al compratore le  spese
necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala  fede,  anche
quelle voluttuarie.