(CODICE CIVILE-art. 1480)
                             Art. 1480. 
 
              (Vendita di cosa parzialmente di altri). 
 
  Se la cosa che il compratore riteneva di proprieta'  del  venditore
era solo in parte di proprieta' altrui, il compratore  puo'  chiedere
la risoluzione del contratto e il  risarcimento  del  danno  a  norma
dell'articolo  precedente,  quando   deve   ritenersi,   secondo   le
circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di
cui non e' divenuto proprietario; altrimenti puo' solo  ottenere  una
riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.