(CODICE CIVILE-art. 1482)
                             Art. 1482. 
 
        (Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli). 
 
  Il compratore puo' altresi' sospendere il pagamento del prezzo,  se
la cosa venduta risulta  gravata  da  garanzie  reali  o  da  vincoli
derivanti  da  pignoramento  o  da  sequestro,  non  dichiarati   dal
venditore e dal compratore stesso ignorati. 
 
  Egli puo' inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza
del quale, se la cosa non e' liberata, il contratto e'  risoluto  con
obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1479. 
 
  Se l'esistenza delle garanzie reali o dei  vincoli  sopra  indicati
era nota al compratore, questi non puo' chiedere la  risoluzione  del
contratto, e il venditore e' tenuto verso di lui solo per il caso  di
evizione.