(CODICE CIVILE-art. 1483)
                             Art. 1483. 
 
                    (Evizione totale della cosa). 
 
  Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa  per  effetto
di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il  venditore  e'
tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'art. 1479. 
 
  Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei  frutti
che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale  e'  evitto,  le
spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite  e  quelle  che
abbia dovuto rimborsare all'attore.