(CODICE CIVILE-art. 1485)
                             Art. 1485. 
 
                 (Chiamata in causa del venditore). 
 
  Il compratore convenuto da un terzo che pretende di  avere  diritti
sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora  non
lo faccia e sia condannato con sentenza passata in  giudicato,  perde
il diritto alla  garanzia,  se  il  venditore  prova  che  esistevano
ragioni sufficienti per far respingere la domanda. 
 
  Il compratore che ha spontaneamente  riconosciuto  il  diritto  del
terzo perde il diritto alla garanzia, se non prova che non esistevano
ragioni sufficienti per impedire l'evizione.