(CODICE CIVILE-art. 1486)
                             Art. 1486. 
 
              (Responsabilita' limitata del venditore). 
 
  Se il compratore ha  evitato  l'evizione  della  cosa  mediante  il
pagamento di una somma di danaro,  il  venditore  puo'  liberarsi  da
tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma  pagata,
degli interessi e di tutte le spese.