(CODICE CIVILE-art. 1487)
                             Art. 1487. 
 
     (Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia). 
 
  I contraenti  possono  aumentare  o  diminuire  gli  effetti  della
garanzia e  possono  altresi'  pattuire  che  il  venditore  non  sia
soggetto a garanzia alcuna. 
 
  Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia,  il  venditore
e' sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. E'
nullo ogni patto contrario.