(CODICE CIVILE-art. 1488)
                             Art. 1488. 
 
              (Effetti dell'esclusione della garanzia). 
 
  Quando e' esclusa la garanzia, non  si  applicano  le  disposizioni
degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il  compratore
puo' pretendere dal venditore soltanto  la  restituzione  del  prezzo
pagato e il rimborso delle spese. 
 
  Il venditore e' esente anche da quest'obbligo quando la vendita  e'
stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.