(CODICE CIVILE-art. 1489)
                             Art. 1489. 
 
     (Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi). 
 
  Se la cosa venduta e'  gravata  da  oneri  o  da  diritti  reali  o
personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non
sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non  ne  abbia
avuto conoscenza puo' domandare la risoluzione del  contratto  oppure
una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'art. 1480. 
 
  Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni  degli
articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.