(CODICE CIVILE-art. 1490)
                             Art. 1490. 
 
              (Garanzia per i vizi della cosa venduta). 
 
  Il venditore e' tenuto a garantire che la cosa venduta  sia  immune
da vizi che la rendano inidonea all'uso  a  cui  e'  destinata  o  ne
diminuiscano in modo apprezzabile il valore. 
 
  Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto,
se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore  i  vizi  della
cosa.