(CODICE CIVILE-art. 1491)
                             Art. 1491. 
 
                    (Esclusione della garanzia). 
 
  Non e' dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore
conosceva i vizi della cosa; parimenti non e' dovuta, se i vizi erano
facilmente riconoscibili, salvo, in questo  caso,  che  il  venditore
abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.