Art. 229. 
 
  E' vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche  o
di altri sistemi di funicolari aree costruiti  per  il  trasporto  di
sole cose, salvo che per le operazioni di ispezione,  manutenzione  e
riparazione e sempre che siano adottate idonee misure  precauzionali,
quali  l'uso  di  cintura  di  sicurezza,  l'adozione   di   attacchi
supplementari del carrello alla fune traente, la  predisposizione  di
adeguati mezzi di segnalazione.