Art. 230. 
 
  All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle
stazioni delle teleferiche devono essere applicati  solidi  ripari  a
grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di  caduta.
Tali ripari devono essere disposti a  non  oltre  m.  0,50  sotto  il
margine del piano di manovra e sporgere da questo per almeno m. 2.