Art. 389. 
 
  L'ingegnere capo, quando ravvisi che in una lavorazione  mineraria,
per le caratteristiche genetiche,  stratigrafiche  e  tettoniche  del
giacimento o per analogie giacimentologiche con  altre  miniere  gia'
esistenti, possano verificarsi emanazioni di grisu' o di gas  tossici
o  altrimenti  nocivi,  sentito  il  direttore,  sottopone  con   suo
provvedimento tale lavorazione a controllo. Il controllo ha la durata
di due anni. 
  Col provvedimento sono disposte le seguenti misure: 
    a)  prelevamento  periodico  di   campioni   dell'atmosfera   del
sotterraneo in condizioni di normale  ventilazione,  nel  turno  piu'
numeroso, e relative analisi; 
    b) ispezioni metodiche a tutte le  vie,  cantieri  e  luoghi  del
sotterraneo, eseguite da sorveglianti con appositi indicatori di  gas
a lettura diretta; 
    c) eventuali prescrizioni cautelative di  sicurezza  riconosciute
necessarie, specie per quanto ha attinenza alla ventilazione ed  alla
illuminazione. 
  Nel provvedimento sono indicati i luoghi e le modalita' relative al
prelevamento dei campioni  di  atmosfera  ed  all'espletamento  delle
ispezioni,  precisata  la  frequenza  delle  singole  operazioni   di
controllo ed indicate altre  eventuali  misure  da  adottare  per  la
sicurezza del personale. 
  Per il  prelevamento  dei  campioni  e  per  le  relative  analisi,
l'addebito  delle  spese  di  queste  ultime  e  le  annotazioni  dei
risultati in registro, si provvede a termini dell'art. 263. 
  Nel provvedimento devono inoltre  essere  precisati  i  limiti  del
sotterraneo sottoposto a controllo e  la  natura  e  frequenza  delle
comunicazioni che il direttore deve fare al Distretto minerario,  sia
in merito al comportamento  della  miniera  per  quanto  riguarda  le
manifestazioni  di  grisu',   gas   tossici   o   altrimenti   nocivi
riscontrate, sia sull'andamento dei vari servizi di controllo.