(CODICE CIVILE-art. 1498)
                             Art. 1498. 
 
                       (Pagamento del prezzo). 
 
  Il compratore e' tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel  luogo
fissati dal contratto. 
 
  In mancanza di pattuizione e salvi gli usi  diversi,  il  pagamento
deve avvenire al momento della consegna e nel luogo  dove  questa  si
esegue. 
 
  Se il prezzo non si deve  pagare  al  momento  della  consegna,  il
pagamento si fa al domicilio del venditore.