Art. 1498.
(Pagamento del prezzo).
Il compratore e' tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo
fissati dal contratto.
In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento
deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si
esegue.
Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il
pagamento si fa al domicilio del venditore.