Art. 122. 
     (Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli) 
 
  1. In sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a  due
anni, i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali possono
avvalersi per la  raccolta  di  prodotti  agricoli,  in  deroga  alla
normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini
entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso  dell'anno
non superiore a tre mesi.