Art. 109
                         (Entrata in vigore)

   1.  Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
salvo  la  disposizione  di  cui  al  comma 3, che entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione.
   2.  Tutte  le disposizioni del presente regolamento concernenti la
registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui
all'articolo  10,  nonche'  la  disposizione  di cui all'articolo 12,
comma  9,  hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri di cui all'articolo 10,
comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60,
124,  125,  134,  136,  137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,
nonche'  le  disposizioni  del  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
giustizia  del  18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del  22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni
riferimento  ad  autorita'  giudiziarie,  al  Ministero  di  grazia e
giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto
o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco.
   3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  emanarsi entro
sessanta  giorni  dalla  pubblicazione del presente regolamento, sono
stabilite le disposizioni che si rendono necessarie per la tenuta dei
registri  nella fase transitoria antecedente alla entrata in funzione
degli archivi informatici di cui all'articolo 10.
 
          Note all'art. 109

          - Si  riporta  il  testo degli articoli 14, 16, 25, 29, 32,
            33,  35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136 e 137
            del  regio  decreto  9  luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento
            dello stato civile):

             "Art. 14. - In ciascun ufficio di stato civile si devono
          tenere i seguenti registri:
          1) di cittadinanza,
          2) di nascita;
          3) di matrimonio;
          4) di morte.

             Art.  16.  I  registri dello stato civile sono tenuti in
          doppio originale.

             Art.  25.  Nei  registri  ogni scritturazione e' fatta a
          mano con carattere chiaro senza abbreviature, raschiature o
          parole  sovrascritte  ad  altre,  sia nella linea sia nello
          spazio intermedio alle linee.
             Occorrendo  di  cancellare,  variare od aggiungere una o
          piu'   parole  all'atto,  l'ufficiale  dello  stato  civile
          circonda con una linea le parole da cancellare per modo che
          possono  in  ogni  tempo essere lette nota le variazioni od
          aggiunte  alla  fine  dell'atto per postilla, e dichiara il
          numero  delle  parole  cancellate  e  delle postille fatte,
          prima delle sottoscrizioni dei chiarimenti e dei testimoni.
             Art. 29. - La trascrizione degli atti nei registri dello
          stato  civile  si  compie  mediante  processo verbale steso
          sopra  i  due  registri  originali.  Nel  verbale l'atto e'
          riprodotto   per   intero   quando  cio'  e'  espressamente
          ordinato; altrimenti e' brevemente riassunto.
             Nell'uno  e  nell'altro caso deve risultare dallo stesso
          verbale  la  inserzione nel volume degli allegati dell'atto
          che e' stato trascritto.
             Art.  32.  - I registri sono chiusi dall'ufficiale dello
          stato  civile, alla fine di ogni anno, con processo verbale
          scritto  e  sottoscritto  nel  mattino del primo gennaio di
          ciascun anno immediatamente dopo l'ultimo atto. Nel verbale
          di  chiusura  e' indicato il numero degli atti contenuti in
          ciascun registro.
             Art.   33.   -   Eseguita   la  chiusura  dei  registri,
          l'ufficiale  dello stato civile forma per ciascun originale
          di essi un indice, secondo l'ordine alfabetico dei cognomi,
          di coloro a cui gli atti si riferiscono, in conformita' del
          modulo stabilito dal Ministro per la grazia e giustizia, ed
          entro  dieci  giorni  dalla  verifica  di  gennaio,  di cui
          all'art.   179,  egli  deposita  uno  degli  originali  dei
          registri  negli  archivi  del comune e trasmette l'altro al
          procuratore  della  Repubblica  per  il  deposito presso la
          cancelleria  del  tribunale.  A ciascuno degli originali e'
          unito il rispettivo indice.
             Nei  comuni  in  cui  sono  piu'  uffici di stato civile
          l'ufficio primo deve nel proprio indice annuale comprendere
          anche  gli  atti  contenuti nei registri di tutti gli altri
          uffici.
             Art.  35. - Se nella tenuta dei registri si verifica una
          mancanza o una interruzione, l'ufficiale dello stato civile
          ne  avverte  sollecitamente il procuratore della Repubblica
          per i provvedimenti del caso.
             Art.  36.  -  Se i due originali di un registro in corso
          sono  smarriti o distrutti, l'ufficio dello stato civile ne
          avverte  sollecitamente il procuratore della Repubblica, ed
          intanto  si  provvede, secondo le norme sopra stabilite, di
          due nuovi originali per ricevere gli atti successivi.
             Art.  37.  -  Se  uno  solo  degli originali in corso e'
          smarrito  o  distrutto,  il  procuratore  della  Repubblica
          provvede affinche', sotto la vigilanza del giudice delegato
          dal  presidente  del  tribunale,  sia  fatta  copia  esatta
          dell'originale  che  ancora  si conserva. Nello stesso modo
          provvede il procuratore della Repubblica quando e' smarrito
          o distrutto l'originale depositato presso la cancelleria.
             Se  e'  smarrito o distrutto l'originale gia' depositato
          negli   archivi   del   comune,   la   copia   da  estrarre
          dall'originale  depositato  presso  la cancelleria e' fatta
          sotto  la  vigilanza  di un giudice delegato dal presidente
          del tribunale.
             La  copia  che  deve  sostituire l'originale distrutto o
          smarrito e' vidimata dal procuratore della Repubblica.
             La   spesa   della  copia  e'  a  carico  del  comune  o
          dell'erario dello Stato, secondo che l'originale smarrito o
          distrutto  apparteneva  all'archivio  del comune o a quello
          della cancelleria del tribunale.
             Art.  38.  - Quando si verifica alcuno dei casi indicati
          negli  articoli 130, comma primo, e 446 del libro primo del
          codice  civile, il tribunale, sulla istanza del procuratore
          della  Repubblica,  puo'  ordinare  che  siano  redatti, se
          possibile, gli atti omessi e siano redatti quelli distrutti
          o  smarriti, ovvero che si supplisca alla loro mancanza con
          atti  giudiziali  di  notorieta', mediante le dichiarazioni
          giurate  di  almeno  quattro  persone  informate e degne di
          fede,   chiamate   sempre  le  parti  interessate  e  senza
          pregiudizio dei loro diritti.
             La  precedente  disposizione  si  applica  anche  per la
          formazione  dell'atto  di matrimonio nel caso in cui non si
          sono  tenuti  i registri di matrimonio e in quelli previsti
          nell'art.  130,  comma  secondo, del libro primo del codice
          civile,  purche'  risulti  in  modo  non dubbio un conforme
          possesso di stato.
             Art.  39.  -  Nel  caso di distruzione di registri dello
          stato  civile, quando per il numero rilevante degli atti da
          ricostruire  si  presenta  laboriosa  e  complessa  la loro
          ricostituzione   secondo   le   norme  ordinarie  stabilite
          nell'articolo  precedente  puo' essere disposto con decreto
          del  Ministro  per  la  grazia  e  giustizia  che alla loro
          ricostituzione  provvedano, entro un determinato periodo di
          tempo,  commissioni  locali presiedute dal giudice delegato
          dal  presidente del tribunale e composte del podesta', o di
          chi  ne  fa  le  veci,  di  un  ministro  del  culto  e del
          segretario comunale.
             Alle dette commissioni spettano, limitatamente agli atti
          suddetti,  le  attribuzioni  dell'autorita'  giudiziaria ai
          sensi dell'articolo precedente.
             Esse,  su  domanda di parte o di ufficio, procedono agli
          accertamenti  e alle indagini necessarie, richiedono atti e
          notizie,  raccolgono  documenti, informazioni ed ogni altro
          elemento  occorrente ed hanno facolta' di sentire testimoni
          sotto   il   vincolo   del   giuramento.  In  seguito  agli
          accertamenti  fatti deliberano la ricostituzione degli atti
          da  trascrivere  nei  registri dello stato civile, la quale
          pero' avviene soltanto dopo che alla deliberazione e' stata
          data  conveniente  pubblicita'  ed  e' trascorso il termine
          fissato  nella deliberazione stessa, entro il quale sia gli
          interessati   sia   il   pubblico  ministero  possono  fare
          opposizione davanti al tribunale.
             Gli  atti  ricostituiti  ai  sensi  dei commi precedenti
          tengono  luogo  di  quelli  distrutti  salvo  all'autorita'
          giudiziaria,  su  richiesta  del pubblico ministero o delle
          parti,  di ordinare l'annullamento o la rettifica dell'atto
          ricostituito,  in  base  a  copia  o  certificato autentici
          legalmente     estratti     dall'originale,    che    siano
          successivamente ritrovati.
             Art.  59.  -  Nei registri di cittadinanza sono iscritte
          dall'ufficiale  dello  stato  civile tutte le dichiarazioni
          relative  alla cittadinanza prevedute nella legge 13 giugno
          1912,  n. 555, e successive modificazioni, e che sono a lui
          fatte a norma dell'art. 16 della legge stessa e dell'art. 8
          del regio decreto 2 agosto 1912, n. 949.

             Art. 60. - Nei registri di cittadinanza si trascrivono:

          1) i   decreti  reali  di  concessione  della  cittadinanza
             italiana;
          2) i  decreti  reali  che,  a  norma della legge 31 gennaio
             1926,  n.  108  dispongono la perdita della cittadinanza
             italiana;
          3) gli   altri  decreti  o  provvedimenti  delle  autorita'
             competenti  che  importano  riconoscimento, concessione,
             perdita o revoca della cittadinanza italiana;
          4) le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana,
             prevedute  nell'art.  7  della  legge 31 giugno 1912, n.
             555;
          5) i  decreti  e  gli  altri  provvedimenti con i quali uno
             Stato  estero  concede  la  propria  cittadinanza  ad un
             cittadino italiano:
          6) i decreti con i quali il Ministro per l'interno inibisce
             il riacquisto della cittadinanza italiana;
          7) le   dichiarazioni  indicate  nell'articolo  precedente,
             quando  sono state fatte all'estero alla regia autorita'
             diplomatica o consolare ovvero al capitano della nave, a
             norma  dell'art.  8,  comma secondo, del regio decreto 2
             agosto 1912, n. 949.

             Art. 124. - Nella prima parte dei registri di matrimonio
          l'ufficiale   dello  stato  civile  iscrive  gli  atti  dei
          matrimoni  celebrati davanti a lui, eccetto quelli indicati
          nel comma quarto dell'articolo seguente.
             Art.  125. - La parte seconda dei registri di matrimonio
          e'  suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le
          lettere A, B, C.
             Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si
          trascrivono  gli  atti dei matrimoni celebrati nello stesso
          comune davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai
          ministri  dei  culti  ammessi  nello  Stato, in conformita'
          degli  articoli  9 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e 10
          della legge 24 giugno 1929, n. 1159.
             Nella  serie  B,  composta anch'essa di fogli con moduli
          stampati,  si  trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati
          in  un altro comune del Regno davanti ai ministri del culto
          cattolico  e  davanti  ai  ministri dei culti ammessi nello
          Stato, gia' trascritti dall'ufficio di stato civile di quel
          comune  nella serie A, riproducendo per intero la copia del
          verbale della prima trascrizione gia' avvenuta.

             Nella   serie   C,  composta  di  fogli  in  bianco,  si
          iscrivono:

          1) gli  atti  dei  matrimoni celebrati dall'ufficiale dello
             stato   civile   fuori  della  casa  comunale,  a  norma
             dell'art. 108 del libro primo del codice civile;
          2) gli  atti  dei  matrimoni celebrati dall'ufficiale dello
             stato  civile  in  caso, d'imminente pericolo di vita di
             uno  degli  sposi,  a norma dell'art. 99 del libro primo
             del codice civile.
          3) gli  alti  dei  matrimoni  celebrati  per delegazione, a
             norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile;
          4) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;
          5) gli  atti  dei  matrimoni ai quali per la particolarita'
             del caso non si adattano i moduli stampati.

          Nella stessa serie C si trascrivono:

          1) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero;
          2) gli  atti  dei  matrimoni  celebrati davanti ad un altro
             ufficiale dello stato civile competente per la residenza
             di uno degli sposi o davanti ad un altro ufficiale dello
             stato civile che risulti non competente;
          3) gli  atti  dei  matrimoni  celebrati davanti ad un altro
             ufficiale dello stato civile per delegazione fattagli, a
             norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile;
          4) gli  atti  dei  matrimoni  di  cui  e' stata disposta la
             trascrizione  a norma dell'art. 21 della legge 27 maggio
             1929, n. 847;
          5) le sentenze passate in giudicato, dalle quali risulta la
             esistenza del matrimonio;
          6) le  sentenze  passate  in  giudicato,  con  le  quali si
             dichiara  nullo  un  matrimonio  ovvero  si rettifica in
             qualsiasi  modo  un atto di matrimonio gia' iscritto sui
             registri,  e  quelle  che  rendono  esecutive  nel Regno
             sentenze  straniere  che  pronunziano  la  nullita' o lo
             scioglimento di un matrimonio;
          7) le sentenze passate in giudicato, con le quali si ordina
             la   trascrizione  di  un  atto  di  matrimonio  altrove
             celebrato;
          8) i  provvedimenti  della Corte di appello preveduti negli
             articoli  17  e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e
             le  sentenze passate in giudicato, con le quali, a norma
             dell'art.   16   della   medesima  legge,  si  pronuncia
             l'annullamento di una trascrizione gia' eseguita.

             La trascrizione degli atti indicati nei numeri 1, 2, 3 e
          4 deve essere fatta per intero.
             Art.  134,  -  Le  sentenze  e  i provvedimenti indicati
          nell'art.  125, comma quinto, ai numeri 5, 6, 7 e 8, devono
          essere trasmessi in copia autentica, a cura del cancelliere
          del   tribunale  o  della  Corte  che  li  ha  pronunciati,
          all'ufficiale   dello   stato  civile  del  comune  ove  il
          matrimonio  fu  celebrato,  ai  fini  della  trascrizione e
          dell'annotazione, di cui agli articoli 125 e 133.
             Se  la  prova del matrimonio risulta da sentenza penale,
          la  trascrizione  della  copia  autentica della sentenza e'
          fatta a cura del pubblico ministero.
             Art.  136.  -  Nella  prima  parte dei registri di morte
          l'ufficiale  dello stato civile iscrive le dichiarazioni di
          morte  fattagli  direttamente  nei  casi indicati nell'art.
          138, comma primo.
             Art.  137.  -  La parte seconda dei registri di morte e'
          suddivisa  in  tre  serie,  distinte rispettivamente con le
          lettere A. B e C.
             Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si
          trascrivono  gli atti di morte avvenuta fuori del luogo ove
          il defunto aveva la sua residenza.
             Nella serie B, composta di fogli con moduli stampati, si
          iscrivono  gli  atti  di  morte che l'ufficiale dello stato
          civile  redige  in  seguito  ad  avviso, notizie e denunzie
          avuti  da  ospedali, da collegi, da istituti o da qualsiasi
          altro  stabilimento,  a norma dell'art. 138, comma secondo,
          da  magistrati  o  da  ufficiali di polizia giudiziaria nei
          casi di cui all'art. 144, dai capi stazione nel caso di cui
          all'art.  147,  dai comandanti di aeromobili o di aeroporto
          nei  casi indicati nell'articolo 148, commi primo e quarto,
          dai  segretari o dai cancellieri dell'autorita' giudiziaria
          nel caso di cui all'art. 139.

          Nella serie C, composta di fogli in bianco, si trascrivono:

          1) gli atti di morte ricevuti all'estero;
          2) gli  atti di morte ricevuti durante un viaggio di mare e
             quelli  formati  nel  Regno  dalle autorita' marittime a
             termine dell'art. l46, commi primo e terzo;
          3) gli atti di morte compilati dagli ufficiali designati ai
             sensi  della legge di guerra approvata con regio decreto
             8 luglio 1938 n. 1415;
          4) i  processi  verbali  formati  dal  podesta'  o da altro
             pubblico  ufficiale  nel caso preveduto nell'art. 145; i
             processi   verbali   formati   dall'autorita'  marittima
             portuale nel caso preveduto dell'art. 140, comma quarto,
             e,  ottenuta l'autorizzazione del tribunale, gli atti di
             scomparizione  in  mare  contemplati  nell'art.  597 del
             regolamento  per  la esecuzione del codice per la marina
             mercantile;
          5) le  dichiarazioni autentiche delle autorita' marittime e
             dei   comandanti   di   aeroporto   nei  casi  preveduti
             rispettivamente  nell'articolo  146,  comma  secondo,  e
             nell'art. 148, comma terzo;
          6) le sentenze di rettificazione passate in giudicato;
          7) le sentenze di morte presunta divenute eseguibili;
          8) le  sentenze che, a termini dell'art. 65 del libro primo
             del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone
             di  cui  era  stata  dichiarata  la  morte presunta o ne
             accertano la morte.
             Nella  stessa  serie C si iscrivono o si trascrivono gli
          atti di morte ai quali, per la particolarita' del caso, non
          si adattano i moduli stampati.
             La  trascrizione degli atti indicati nei numeri 1, 2, 3,
          4 e 5 e nel precedente comma e' fatta per intero.".