Art. 110 
                      (Abrogazioni e modifiche) 
 
  1.  Salvo  quanto   disposto   dall'articolo   109   del   presente
regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. 
  2. Quando  in  leggi,  regolamenti  o  altri  atti  normativi  sono
richiamate disposizioni dell'ordinamento dello stato civile di cui al
regio decreto  9  luglio  1939,  n.  1238,  il  richiamo  si  intende
effettuato alle corrispondenti norme del presente regolamento. 
  3. Sono abrogati: il secondo comma dell'articolo 93, il  secondo  e
il terzo  comma  dell'articolo  94,  l'articolo  95,  l'articolo  97,
l'ultimo comma dell'articolo 100, il secondo comma dell'articolo 103,
il primo comma dell'articolo 104, il secondo comma dell'articolo 115,
l'articolo 454, del codice civile. 
  4. All'articolo  1  della  legge  14  aprile  1982,  n.  164,  sono
soppresse le parole "di cui all'articolo 454  del  codice  civile"  e
"anche". 
  5. Sono abrogati: il secondo periodo dell'articolo 8, comma 1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993,  n.  572,  e
l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. 
  6. All'articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  12
ottobre 1993, n. 572, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 5,  le  parole  "all'ufficiale  dello  stato  civile
individuato ai sensi  dell'articolo  63,  secondo  comma,  del  regio
decreto 9 luglio 1939, n.  1238,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"all'ufficiale dello stato civile competente"; 
    b) il comma 6 e' abrogato; 
    c) al comma 8 e' aggiunto il seguente periodo:  "Le  attestazioni
per i minori residenti all'estero, di cui all'articolo 14 della legge
5 febbraio 1992, n. 91, vengono emesse dall'autorita'  diplomatica  o
consolare  sulla  base  delle  risultanze  dello  stato   civile   ed
anagrafiche anche straniere, e di quanto  disposto  dall'articolo  12
del presente regolamento;  l'autorita'  diplomatica  o  consolare  le
trasmette   all'ufficiale   dello   stato   civile   competente   per
l'annotazione sull'atto di nascita.". 
  7. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. I numeri da 1 a 5
dell'articolo 69, primo comma, del medesimo decreto sono  abrogati  a
far data dalla entrata in funzione degli archivi informatici  di  cui
all'articolo 10. 
  8. Nel terzo comma dell'articolo  11  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sono soppresse le parole  "e
professione". 
    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 3 novembre 2000 
 
                               CIAMPI 
 
                                      AMATO, Presidente del Consiglio 
                                                         dei Ministri 
                                  BASSANINI, Ministro per la funzione 
                                                             pubblica 
                                    FASSINO, Ministro della giustizia 
                                        BIANCO, Ministro dell'interno 
 
Visto il Guardasigilli: FASSINO 
  Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2000 
  Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 13 
 
          Note all'art. 110: 
            - Il titolo del regio decreto  n.  1238/39  e'  riportato
          nella nota precedente. 
              - La legge 14 aprile  1982,  n.  164  reca:  "Norme  in
          materia di rettificazione di attribuzioni di sesso.". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre
          1993, n. 572 reca: "Regolamento di esecuzione della legge 5
          febbraio  1992,  n.   91,   recante   nuove   norme   sulla
          cittadinanza".