Art. 122.

     (Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli)
1.  In  sede  di sperimentazione e per un periodo non superiore a due
anni, i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali possono
avvalersi  per  la  raccolta  di  prodotti  agricoli,  in deroga alla
normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini
entro  il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno
non superiore a tre mesi.