Art. 67 (R)
        Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito

  1.  Almeno  una volta ogni anno il responsabile del servizio per la
gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire
fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un
apposito    archivio   di   deposito   costituito   presso   ciascuna
amministrazione. (R)
  2.    Il    trasferimento    deve    essere   attuato   rispettando
l'organizzazione  che  i  fascicoli  e le serie avevano nell'archivio
corrente. (R)
  3.  Il  responsabile  del  servizio  per  la  gestione  dei  flussi
documentali  e  degli archivi deve formare e conservare un elenco dei
fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito. (R)