Art. 69 (R)
                           Archivi storici

  1.  I  documenti  selezionati  per la conservazione permanente sono
trasferiti   contestualmente   agli  strumenti  che  ne  garantiscono
l'accesso,  negli  Archivi di Stato competenti per territorio o nella
separata  sezione  di  archivio secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.