Art. 100 (L) 
        (Competenza della Regione (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art.
25) 
 
    1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa,  la  Regione
ordina,  con  provvedimento  definitivo,  sentito  l'organo   tecnico
consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle parti di
esse eseguite in violazione delle norme del  presente  capo  e  delle
norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero  l'esecuzione  di
modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse. 
    2. In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo 
  99. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis" 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.