Art. 101 (L) Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26) 1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile o il decreto e' diventato esecutivo.