Art. 101 (L)
                 Comunicazione del provvedimento al
              competente ufficio tecnico della regione
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)

    1.  Copia  della  sentenza  irrevocabile  o del decreto esecutivo
  emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata,
  a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione
  entro  quindici  giorni  da  quello  in cui la sentenza e' divenuta
  irrevocabile o il decreto e' diventato esecutivo.