Art. 102 (L) Modalita' per l'esecuzione d'ufficio (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 27) 1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 99 le regioni iscrivono annualmente in bilancio una somma non inferiore a 25822 euro. 2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo del competente ufficio comunale, in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione. 3. La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante al concessionario, e' fatta mediante ruoli esecutivi. 4. Il versamento delle somme stesse e' fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis" E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.