Art. 102 (L) 
                Modalita' per l'esecuzione d'ufficio 
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 27) 
 
    1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 99 le regioni 
  iscrivono annualmente in bilancio una somma non inferiore  a  25822
euro. 
    2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione 
  di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme 
  tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo del 
  competente ufficio comunale, in base alla liquidazione  dei  lavori
stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione. 
    3. La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo 
  suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante al  concessionario,
e' fatta mediante ruoli esecutivi. 
    4. Il versamento delle somme stesse e' fatto con imputazione ad 
  apposito capitolo del bilancio dell'entrata. 
 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis" 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.