Art. 103 (L) 
            Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche 
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29) 
 
    1. Nelle localita' di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di 
  cui all'articolo 83  gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria,  gli
  ingegneri e geometri degli  uffici  tecnici  delle  amministrazioni
  statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali  e  comunali,
  le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali  del
  Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti
  giurati a servizio dello Stato, delle province e  dei  comuni  sono
  tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni,  riparazioni  e
  sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata  dal
  competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli  61
  e 94. 
    2. I funzionari di detto ufficio debbono altresi' accertare se le 
  costruzioni,  le   riparazioni   e   ricostruzioni   procedano   in
  conformita' delle presenti norme. 
    3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici 
  tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei
  comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.