Art. 95 (L)
                            Sanzioni penali
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)

    1.  Chiunque  violi le prescrizioni contenute nel presente capo e
  nei  decreti  interministeriali  di  cui  agli  articoli 52 e 83 e'
  punito con l'ammenda da L. 400.000 a L. 20.000.000.