Art. 96 (L)
                     Accertamento delle violazioni
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)

    1.  I  funzionari,  gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo
  103,   appena  accertato  un  fatto  costituente  violazione  delle
  presenti   norme,   compilano   processo   verbale   trasmettendolo
  immediatamente al competente ufficio tecnico della regione.
    2.   Il   dirigente   dell'ufficio   tecnico   regionale,  previ,
  occorrendo,  ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette
  il processo verbale all'autorita' giudiziaria competente con le sue
  deduzioni.