Art. 97 (L) 
                       Sospensione dei lavori 
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 22) 
 
  1. Il dirigente  del  competente  ufficio  tecnico  della  regione,
contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo  96,  ordina,
con decreto motivato,  notificato  a  mezzo  di  messo  comunale,  al
proprietario, nonche' al direttore o appaltatore od  esecutore  delle
opere, la sospensione dei lavori. 
  2. Copia del decreto e' comunicata al dirigente o responsabile  del
competente ufficio comunale ai fini  dell'osservanza  dell'ordine  di
sospensione. 
  3. L'ufficio territoriale del governo, su richiesta  del  dirigente
dell'ufficio di cui al comma 1,  assicura  l'intervento  della  forza
pubblica, ove cio' sia necessario  per  l'esecuzione  dell'ordine  di
sospensione. 
  4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in
cui la pronuncia dell'autorita' giudiziaria diviene irrevocabile. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis" 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.