Art. 98 (L)
                          Procedimento penale
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 23)

    1.  Se  nel  corso  del procedimento penale il pubblico ministero
  ravvisa la necessita' di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno
  o  piu'  consulenti,  scegliendoli  fra  i componenti del Consiglio
  superiore  dei  lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti
  ai  ruoli  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di
  altre amministrazioni statali.
    2.  Deve  essere  in  ogni  caso  citato  per  il dibattimento il
  dirigente  del  competente  ufficio tecnico della regione, il quale
  puo'  delegare  un  funzionario  dipendente che sia al corrente dei
  fatti.
    3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina
  la  demolizione  delle  opere  o  delle  parti di esse costruite in
  difformita'   alle   norme   del   presente   capo  o  dei  decreti
  interministeriali  di  cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce
  le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme
  stesse, fissando il relativo termine.