Art. 99 (L)
                        Esecuzione d'ufficio
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)

    1.   Qualora  il  condannato  non  ottemperi  all'ordine  o  alle
  prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con sentenza irrevocabile
  o  con  decreto  esecutivo,  il  competente  ufficio  tecnico della
  regione   provvede,  se  del  caso  con  l'assistenza  della  forza
  pubblica, a spese del condannato.