Art. 58 
                     (Disposizioni applicabili) 
 
   1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli  articoli
3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti
da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della  medesima  legge,
le disposizioni del presente  codice  si  applicano  limitatamente  a
quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154,
160 e 169. 
   2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalita' di
difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad  espresse  disposizioni
di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni
del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate  nel
comma 1, nonche' alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163. 
   3.  Le  misure  di  sicurezza  relative  ai  dati  trattati  dagli
organismi  di  cui  al  comma  1  sono  stabilite  e   periodicamente
aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia. 
   4. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
individuate  le  modalita'   di   applicazione   delle   disposizioni
applicabili del presente codice  in  riferimento  alle  tipologie  di
dati, di interessati, di operazioni di trattamento  eseguibili  e  di
incaricati,   anche   in   relazione   all'aggiornamento    e    alla
conservazione. 
 
          Note all'art. 58:
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 6 e 12 della
          legge  24 ottobre  1977,  n. 801 (Istituzione e ordinamento
          dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina
          del segreto di Stato):
              «Art.  3.  -  E' istituito, alla diretta dipendenza del
          Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,  il  Comitato
          esecutivo  per  i  servizi  di  informazione e di sicurezza
          (CESIS).
              E'  compito  del  Comitato  fornire  al  Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri, al fini del concreto espletamento
          delle  funzioni  a  lui  attribuite  dall'art. 1, tutti gli
          elementi  necessari per il coordinamento dell'attivita' dei
          Servizi  previsti  dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi
          degli    elementi    comunicati   dai   suddetti   Servizi;
          l'elaborazione   delle   relative  situazioni.  E  altresi'
          compito  del  Comitato  il coordinamento dei rapporti con i
          servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.
              Il  Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  o,  per sua delega, da un Sottosegretario di
          Stato.
              La  segreteria  generale del Comitato e' affidata ad un
          funzionario  dell'amministrazione  dello  Stato  avente  la
          qualifica  di  dirigente  generale,  la cui nomina e revoca
          spettano  al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
          il Comitato interministeriale di cui all'art. 2.
              Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri determina la
          composizione  del Comitato, di cui dovranno essere chiamati
          a  far  parte  i direttori dei Servizi di cui ai successivi
          articoli 4  e  6,  e  istituisce  gli  uffici  strettamente
          necessari per lo svolgimento della sua attivita'.».
              «Art. 4. - E' istituito il Servizio per le informazioni
          e  la  sicurezza  militare  (SISMI). Esso assolve a tutti i
          compiti  informativi e di sicurezza per la difesa sul piano
          militare  dell'indipendenza  e della integrita' dello Stato
          da  ogni  pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge
          inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio.
              Il  Ministro  per  la  difesa,  dal  quale  il Servizio
          dipende,  ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
          sulla   base  delle  direttive  e  delle  disposizioni  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
              Il  direttore  del  Servizio  e  gli  altri  funzionari
          indicati  nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
          dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato
          interministeriale di cui all'art. 2.
              Il  SISMI  e'  tenuto  a  comunicare al Ministro per la
          difesa   e   al   Comitato  di  cui  all'art.  3  tutte  le
          informazioni  ricevute  o  comunque  in  suo  possesso,  le
          analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
          tutto cio' che attiene alla sua attivita'.».
              «Art. 6. - E' istituito il Servizio per le informazioni
          e  la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i
          compiti  informativi  e  di  sicurezza  per la difesa dello
          Stato   democratico   e   delle   istituzioni  poste  dalla
          Costituzione  a suo fondamento contro chiunque vi attenti e
          contro ogni forma di eversione.
              Il  Ministro  per  l'interno,  dal  quale  il  Servizio
          dipende,  ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
          sulla   base  delle  direttive  e  delle  disposizioni  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
              Il  direttore  del  Servizio  e  gli  altri  funzionari
          indicati  nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
          dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato
          interministeriale di cui all'art. 2.
              Il  SISDE  e'  tenuto  a  comunicare  al  Ministro  per
          l'interno  e  al  Comitato  di  cui  all'art.  3  tutte  le
          informazioni  ricevute  o  comunque  in  suo  possesso,  le
          analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
          tutto cio' che attiene sua attivita'.».
              «Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti,
          i  documenti, le notizie, le attivita' e ogni altra cosa la
          cui  diffusione  sia  idonea  a recar danno alla integrita'
          dello  Stato  democratico,  anche  in  relazione ad accordi
          internazionali,  alla  difesa delle istituzioni poste dalla
          Costituzione  a  suo  fondamento, al libero esercizio delle
          funzioni  degli  organi  costituzionali,  alla indipendenza
          dello  Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con
          essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
              In  nessun  caso  possono  essere oggetto di segreto di
          Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.».