Art. 86
                     Norme transitorie e finali

  1.  Le  collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi
della  disciplina  vigente,  che  non  possono essere ricondotte a un
progetto  o  a  una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro
scadenza  e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore  del  presente provvedimento. Termini diversi, anche superiori
all'anno, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti
nell'ambito  di  accordi  sindacali di transizione al nuovo regime di
cui  al  presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze
aziendali  dei  sindacati  comparativamente  piu' rappresentativi sul
piano nazionale.
  2.  Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e
contratto   collettivo,  in  caso  di  rapporti  di  associazione  in
partecipazione  resi  senza  una  effettiva partecipazione e adeguate
erogazioni  a  chi  lavora,  il  lavoratore ha diritto ai trattamenti
contributivi,  economici  e  normativi  stabiliti  dalla  legge e dai
contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione
corrispondente  del  medesimo  settore di attivita', o in mancanza di
contratto  collettivo,  in  una  corrispondente  posizione secondo il
contratto  di  settore  analogo,  a  meno  che il datore di lavoro, o
committente,  o  altrimenti  utilizzatore  non  comprovi,  con idonee
attestazioni  o  documentazioni,  che  la  prestazione rientra in una
delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in
un  contratto  di  lavoro  subordinato  speciale  o  con  particolare
disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro
contratto espressamente previsto nell'ordinamento.
  3.  In  relazione  agli  effetti  derivanti dalla abrogazione delle
disposizioni  di  cui  agli  articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno
1997,  n.  196,  le  clausole  dei  contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della
medesima  legge e vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  mantengono,  in  via transitoria e salve diverse intese, la
loro  efficacia  fino  alla data di scadenza dei contratti collettivi
nazionali  di  lavoro,  con esclusivo riferimento alla determinazione
per  via  contrattuale  delle  esigenze  di  carattere temporaneo che
consentono  la  somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei
contratti   collettivi   nazionali   di  lavoro  stipulate  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, vigenti
alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, mantengono la
loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o
recesso unilaterale.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno
1997,  n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codice
civile  si  intendono riferiti alla disciplina della somministrazione
prevista dal presente decreto.
  5.  Ferma  restando  la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1,
della  legge  28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3
della  legge  30  giugno  2000,  n.  186, i riferimenti che lo stesso
articolo  17  fa  alla  legge  24  giugno  1997, n. 196, si intendono
riferiti  alla  disciplina  della somministrazione di cui al presente
decreto.
  6.  Per le societa' di somministrazione, intermediazione, ricerca e
selezione    del   personale,   ricollocamento   professionale   gia'
autorizzate  ai sensi della normativa previgente opera una disciplina
transitoria  e di raccordo definita con apposito decreto del Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  entro  trenta giorni dalla
entrata  in  vigore  del presente decreto. In attesa della disciplina
transitoria restano in vigore le norme di legge e regolamento vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
  7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis
del  decreto  legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito a tutte
le imprese di somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato.
  8.  Il  Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni
sindacali   maggiormente   rappresentative   dei   dipendenti   delle
amministrazioni  pubbliche  per esaminare i profili di armonizzazione
conseguenti  alla  entrata in vigore del presente decreto legislativo
entro  sei  mesi  anche  ai  fini  della eventuale predisposizione di
provvedimenti legislativi in materia.
  9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo  27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle
pubbliche  amministrazioni  cui  la disciplina della somministrazione
trova  applicazione  solo per quanto attiene alla somministrazione di
lavoro  a  tempo  determinato.  La  vigente  disciplina in materia di
contratti  di  formazione  e  lavoro,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo  59,  comma  3,  trova  applicazione esclusivamente nei
confronti  della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative
di  cui  all'articolo  19  si  applicano  anche  nei  confronti della
pubblica amministrazione.
  10.  All'articolo  3,  comma  8,  del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
   "b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
   medio  annuo,  distinto  per  qualifica, nonche' una dichiarazione
   relativa  al  contratto  collettivo stipulato dalle organizzazioni
   sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative,  applicato  ai
   lavoratori dipendenti;";
b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
   "b-bis)  chiede  un  certificato di regolarita' contributiva. Tale
   certificato   puo'   essere  rilasciato,  oltre  che  dall'INPS  e
   dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse
   edili  le  quali stipulano una apposita convenzione con i predetti
   istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarita'
   contributiva;
   b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio
   dei  lavori  oggetto  della  concessione edilizia o all'atto della
   presentazione  della  denuncia  di inizio attivita', il nominativo
   dell'impresa  esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione
   di cui alle lettere b) e b-bis).".
  11.  L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo
19  dicembre  2002,  n.  297,  della  disciplina  dei  compiti  della
commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 5 della legge
28  febbraio  1987,  n.  56,  non  si intende riferita alle regioni a
statuto  speciale  per  le  quali  non sia effettivamente avvenuto il
trasferimento  delle  funzioni  in  materia  di  lavoro  ai sensi del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
  12.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di
cui  al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno
carattere  sperimentale.  Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata
in  vigore, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede,
sulla  base  delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a
una  verifica  con  le  organizzazioni  sindacali,  dei  datori e dei
prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale  degli  effetti  delle  disposizioni in esso contenute e ne
riferisce  al  Parlamento  entro  tre  mesi ai fini della valutazione
della sua ulteriore vigenza.
  13.  Entro  i  cinque  giorni successivi alla entrata in vigore del
presente  decreto,  il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali
convoca  le  associazioni  dei  datori  di lavoro e dei prestatori di
lavoro  comparativamente  piu' rappresentative sul piano nazionale al
fine  di  verificare la possibilita' di affidare a uno o piu' accordi
interconfederali  la  gestione  della  messa  a  regime  del presente
decreto,   anche   con  riferimento  al  regime  transitorio  e  alla
attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva.
  14.  L'INPS  provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle
misure del presente decreto, comunicando i risultati al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze, anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi di
cui  all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e   successive  modificazioni,  ovvero  delle  misure  correttive  da
assumere  ai  sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della
medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario alla
adozione   dei  predetti  provvedimenti  correttivi,  alle  eventuali
eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si
provvede  mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  degli
interventi  posti  a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 10 settembre 2003
                               CIAMPI

                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
                Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
                     Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'
                          Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
  Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
                         La Loggia, Ministro per gli affari regionali
                     Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 86:
              -  Per il titolo della citata legge n. 196 del 1997, si
          veda nota all'art. 85.
              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma 2, lettera a), della
          citata legge n. 196 del 1997, e' il seguente:
              "2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo puo'
          essere concluso:
                a)   nei   casi  previsti  dai  contratti  collettivi
          nazionali  della  categoria  di  appartenenza  dell'impresa
          utilizzatrice,  stipulati  dai  sindacati  comparativamente
          piu' rappresentativi;
                (Omissis)".
              -  Per il testo dell'art. 26-bis, della citata legge n.
          196 del 1997, si veda nota all'art. 12.
              -  Il  testo dell'art. 2751-bis del codice civile e' il
          seguente:
              "Art. 2751-bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni,
          crediti  dei  coltivatori  diretti,  delle societa' od enti
          cooperativi  e delle imprese artigiane). - Hanno privilegio
          generale sui mobili i crediti riguardanti:
                1)  le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai
          prestatori  di  lavoro  subordinato  e  tutte le indennita'
          dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
          nonche'  il  credito del lavoratore per i danni conseguenti
          alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
          dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
          il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
          di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
                2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro
          prestatore  d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due
          anni di prestazione;
                3)  le  provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia
          dovute  per  l'ultimo  anno  di prestazione e le indennita'
          dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
                4)   i   crediti   del   coltivatore   diretto,   sia
          proprietario che affittuario, mezzadro, colono soccidario o
          comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita
          dei  prodotti,  nonche' i crediti del mezzadro o del colono
          indicati dall'art. 2765;
                5)  i crediti dell'impresa artigiana e delle societa'
          od  enti  cooperativi  di  produzione  e  di  lavoro, per i
          corrispettivi  dei  servizi  prestati  e  della vendita dei
          manufatti;
                5-bis)  i crediti delle societa' cooperative agricole
          e  dei  loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei
          prodotti;
                5-ter)  i  crediti delle imprese fornitrici di lavoro
          temporaneo  di  cui  alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per
          gli  oneri  retributivi  e  previdenziali  addebitati  alle
          imprese utilizzatrici".
              -   Il   testo   dell'art.  17,  comma 1,  della  legge
          28 gennaio  1994,  n.  84  (Riordino  della legislazione in
          materia portuale), e' il seguente:
              "1.  Il  presente  articolo  disciplina la fornitura di
          lavoro  temporaneo,  anche in deroga all'art. 1 della legge
          23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli
          16  e  18  per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei
          servizi   portuali   autorizzati  ai  sensi  dell'art.  16,
          comma 3.".
              -  Il  testo dell'art. 17 della citata legge n. 196 del
          1997, e' il seguente:
              "Art.  17  (Riordino della formazione professionale). -
          1.   Allo   scopo  di  assicurare  ai  lavoratori  adeguate
          opportunita'  di  formazione  ed  elevazione  professionale
          anche  attraverso  l'integrazione del sistema di formazione
          professionale  con  il sistema scolastico e universitario e
          con  il mondo del lavoro e un piu' razionale utilizzo delle
          risorse   vigenti,   anche   comunitarie,   destinate  alla
          formazione   professionale  e  al  fine  di  realizzare  la
          semplificazione  normativa e di pervenire ad una disciplina
          organica  della  materia,  anche con riferimento ai profili
          formativi    di   speciali   rapporti   di   lavoro   quali
          l'apprendistato  e  il contratto di formazione e lavoro, il
          presente  articolo  definisce i seguenti principi e criteri
          generali,  nel  rispetto  dei  quali sono adottate norme di
          natura  regolamentare  costituenti la prima fase di un piu'
          generale,  ampio  processo  di  riforma della disciplina in
          materia:
                a)   valorizzazione  della  formazione  professionale
          quale  strumento per migliorare la qualita' dell'offerta di
          lavoro,   elevare  le  capacita'  competitive  del  sistema

          produttivo,  in  particolare  con  riferimento alle medie e
          piccole  imprese  e  alle  imprese artigiane e incrementare
          l'occupazione,    attraverso    attivita'   di   formazione
          professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati
          alle   diverse   realta'   produttive   locali  nonche'  di
          promozione     e    aggiornamento    professionale    degli
          imprenditori,   dei   lavoratori   autonomi,  dei  soci  di
          cooperative,   secondo   modalita'   adeguate   alle   loro

          rispettive specifiche esigenze;
                b) attuazione  dei diversi interventi formativi anche
          attraverso  il  ricorso generalizzato a stages, in grado di
          realizzare   il   raccordo   tra   formazione  e  lavoro  e

          finalizzati    a    valorizzare   pienamente   il   momento
          dell'orientamento  nonche' a favorire un primo contatto dei
          giovani con le imprese;
                c) svolgimento    delle   attivita'   di   formazione
          professionale  da  parte  delle  regioni e/o delle province
          anche in convenzione con isti-tuti di istruzione secondaria
          e con enti privati aventi requisiti predeterminati;
                d) destinazione  progressiva  delle risorse di cui al
          comma  5  dell'art.  9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993,  n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori
          e  degli  altri soggetti di cui alla lettera a) nell'ambito
          di  piani formativi aziendali o territoriali concordati tra
          le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione
          di  lavoratori  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  di
          lavoratori    collocati   in   mobilita',   di   lavoratori
          disoccupati   per   i   quali   l'attivita'   formativa  e'
          propedeutica   all'assunzione;   le  risorse  di  cui  alla
          presente   lettera   confluiranno   in  uno  o  piu'  fondi
          nazionali,   articolati  regionalmente  e  territorialmente
          aventi  configurazione  giuridica  di  tipo  privatistico e
          gestiti  con  partecipazione  delle parti sociali; dovranno
          altresi'  essere  definiti i meccanismi di integrazione del
          fondo di rotazione;
                e) attribuzione   al  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  di  funzioni propositive ai fini della
          definizione  da parte del comitato di cui all'art. 5, comma
          5,  dei  criteri  e delle modalita' di certificazione delle
          competenze acquisite con la formazione professionale;
                f) adozione  di  misure  idonee  a  favorire, secondo
          piani   di   intervento   predisposti   dalle  regioni,  la
          formazione  e  la  mobilita'  interna  o esterna al settore
          degli  addetti  alla  formazione  professionale  nonche' la
          ristrutturazione    degli   enti   di   formazione   e   la
          trasformazione  dei  centri in agenzie formative al fine di
          migliorare  l'offerta formativa e facilitare l'integrazione
          dei  sistemi;  le  risorse  finanziarie da destinare a tali
          interventi saranno individuate con decreto del Ministro del
          lavoro   e   della  previdenza  sociale  nell'ambito  delle
          disponibilita',  da  preordinarsi allo scopo, esistenti nel
          Fondo   di  cui  all'art.  1,  comma 7,  del  decreto-legge
          20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
                g) semplificazione  delle  procedure, ivi compresa la
          eventuale sostituzione della garanzia fidejussoria prevista
          dall'art.  56  della  legge  6 febbraio  1996,  n.  52, per
          effetto  delle  disposizioni  di  cui ai commi 3 e seguenti
          definite  a  livello  nazionale  anche attraverso parametri
          standard,  con  deferimento  ad  atti delle amministrazioni
          competenti,  adottati anche ai sensi dell'art. 17, comma 3,
          della   legge   23 agosto   1988,   n.  400,  e  successive
          modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle
          disposizioni    di    natura   integrativa,   esecutiva   e
          organizzatoria  anche della disciplina di specifici aspetti
          nei  casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate
          ai  sensi  del  comma  2,  con particolare riferimento alla
          possibilita'  di  stabilire  requisiti  minimi e criteri di
          valutazione     delle     sedi     operative     ai    fini
          dell'accreditamento;

                h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
              2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono
          emanate,  a  norma  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  entro  sei  mesi  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, con uno o piu'
          decreti,  sulla  proposta  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  e  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
          sociale,   di   concerto  con  i  Ministri  della  pubblica
          istruzione,  dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica,  per  le  pari  opportunita',  del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, per la funzione
          pubblica  e  gli  affari  regionali,  sentita la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, previo parere
          delle competenti Commissioni parlamentari.
              3.  A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo
          o  di  acconto  a  valere  sulle  risorse del Fondo sociale
          europeo   e   dei  relativi  cofinanziamenti  nazionali  e'
          istituito,  presso  il  Ministero  del  tesoro - Ragioneria
          generale   dello   Stato   -   Ispettorato   generale   per
          l'amministrazione  del  Fondo di rotazione per l'attuazione
          delle  politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione
          con  amministrazione  autonoma e gestione fuori bilancio ai
          sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
              4.  Il  fondo  di  cui  al  comma 3 e' alimentato da un
          contributo  a  carico  dei soggetti privati attuatori degli
          interventi  finanziati,  nonche',  per  l'anno  1997, da un
          contributo   di   lire   30  miliardi  che  gravera'  sulle
          disponibilita'   derivanti  dal  terzo  del  gettito  della
          maggiorazione  contributiva  prevista  dall'art.  25  della
          legge  21 dicembre  1978,  n.  845, che affluisce, ai sensi
          dell'art.  9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993,  n.  236,  al  Fondo  di  rotazione per la formazione
          professionale  e  per  l'accesso  al  Fondo sociale europeo
          previsto dal medesimo art. 25 della citata legge n. 845 del
          1978.
              5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di

          cui  al  comma  4 per rimborsare gli organismi comunitari e
          nazionali,  erogatori  dei  finanziamenti, nelle ipotesi di
          responsabilita'  sussidiaria  dello  Stato membro, ai sensi
          dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio
          del  20 luglio  1993,  accertate anche precedentemente alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
              6.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge  il  Ministro del tesoro, di
          concerto  con  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale,   stabilisce  con  proprio  decreto  le  norme  di
          amministrazione  e di gestione del fondo di cui al comma 3.
          Con  il  medesimo  decreto  e'  individuata  l'aliquota del
          contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4,
          da  calcolare  sull'importo del funzionamento concesso, che
          puo'   essere  rideterminata  con  successivo  decreto  per
          assicurare  l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il
          contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al
          quale hanno diritto i beneficiari.".
              -  Per  il  testo  dell'art. 4-bis, comma 4, del citato
          decreto  legislativo n. 181 del 2000, si veda nota all'art.
          19.
              -   Il   testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo
          14 agosto   1996,   n.   494  (Attuazione  della  direttiva
          92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e
          di  salute  da  attuare  nei cantieri temporanei o mobili),
          come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  3  (Obblighi  del committente o del responsabile
          dei  lavori). - 1.  Il  committente  o  il responsabile dei
          lavori,  nella  fase  di  progettazione  dell'opera,  ed in
          particolare    al    momento    delle    scelte   tecniche,
          nell'esecuzione  del  progetto  e nell'organizzazione delle
          operazioni  di  cantiere,  si  attiene  ai  principi e alle
          misure  generali  di  tutela  di cui all'art. 3 del decreto
          legislativo  n.  626  del  1994.  Al  fine di permettere la
          pianificazione  dell'esecuzione  in condizioni di sicurezza
          dei  lavori  o  delle fasi di lavoro che si devono svolgere
          simultaneamente  o successivamente tra loro, il committente
          o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata
          di tali lavori o fasi di lavoro.
              2.  Il  committente o il responsabile dei lavori, nella
          fase  della progettazione dell'opera, valuta i documenti di
          cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b).
              3.  Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu'
          imprese,  anche  non  contemporanea,  il  committente  o il
          responsabile  dei  lavori,  contestualmente all'affidamento
          dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per
          la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
                a)  nei  cantieri  la  cui entita' presunta e' pari o
          superiore a 200 uomini-giorno;
                b) nei  cantieri  i  cui  lavori  comportano i rischi
          particolari elencati nell'allegato II.
              4.  Nei  casi  di  cui  al comma 3, il committente o il
          responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori,
          designa  il  coordinatore  per l'esecuzione dei lavori, che
          deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10.
              4-bis.  La  disposizione  di  cui al comma 4 si applica
          anche  nel  caso  in  cui,  dopo l'affidamento dei lavori a
          un'unica  impresa,  l'esecuzione  dei  lavori o di parte di
          essi sia affidata a una o piu' imprese.
              5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora
          in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, puo' svolgere
          le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di
          coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
              6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica
          alle   imprese  esecutrici  e  ai  lavoratori  autonomi  il
          nominativo  del  coordinatore per la progettazione e quello
          del   coordinatore   per   l'esecuzione  dei  lavori;  tali
          nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
              7.  Il  committente  o  il responsabile dei lavori puo'
          sostituire  in qualsiasi momento, anche personalmente se in
          possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  10, i soggetti
          designati in attuazione dei commi 3 e 4.
              8.  Il  committente o il responsabile dei lavori, anche
          nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
                a) verifica  l'idoneita'  tecnico-professionale delle
          imprese  esecutrici  e dei lavoratori autonomi in relazione
          ai  lavori  da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla
          camera di commercio, industria e artigianato;
                b) chiede  alle  imprese esecutrici una dichiarazione
          dell'organico  medio annuo, distinto per qualifica, nonche'
          una   dichiarazione   relativa   al   contratto  collettivo
          stipulato  dalle  organizzazioni sindacali comparativamente
          piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
                b-bis)   chiede   un   certificato   di   regolarita'
          contributiva.  Tale  certificato  puo'  essere  rilasciato,
          oltre  che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva
          competenza,  anche dalle casse edili le quali stipulano una
          apposita  convenzione  con  i predetti istituti al fine del
          rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva;
                b-ter)   trasmette   all'amministrazione  concedente,
          prima  dell'inizio  dei  lavori  oggetto  della concessione
          edilizia  o  all'atto della presentazione della denuncia di
          inizio attivita', il nominativo dell'impresa esecutrice dei
          lavori  unitamente  alla documentazione di cui alle lettere
          b) e b-bis).
              -  Per  il titolo del citato decreto legislativo n. 297
          del 2002 vedi nota all'art. 8.
              - Il testo dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1987, n.
          56  (Norme  sull'organizzazione del mercato del lavoro), e'
          il seguente:
              "Art.   5  (Compiti  delle  commissioni  regionali  per
          l'impiego). - 1.  Le  commissioni  regionali  per l'impiego
          costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di
          controllo  di  politica  attiva del lavoro. A tal fine esse
          attuano ogni utile iniziativa e in particolare:
                a)  realizzano,  nel  proprio ambito territoriale, in
          armonia  con gli indirizzi della programmazione nazionale e
          regionale,   i   compiti  della  commissione  centrale  per
          l'impiego   secondo   gli  indirizzi  da  questa  espressi;
          svolgono   inoltre   i   compiti  di  cui  all'art.  3  del
          decreto-legge   3 febbraio  1970,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;
                b) esprimono   parere  sui  programmi  di  formazione
          professionale  predisposti dall'amministrazione regionale e
          propongono  la  istituzione  di  corsi  di qualificazione e
          riqualificazione  professionale  per  i lavoratori iscritti
          nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilita'
          per agevolarne l'occupazione in attivita' predeterminate;
                c) possono  autorizzare,  con  propria deliberazione,
          operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro,
          consentendo    che    agli   avviamenti   per   particolari
          insediamenti   produttivi,   anche  sostitutivi,  ai  sensi
          dell'art.  7  della legge 8 agosto 1972, n. 464, concorrano
          lavoratori  iscritti  nelle  liste  d'altre circoscrizioni,
          ovvero che sia data la precedenza a coloro che risiedono in

          determinati   comuni,   osservati   opportuni   criteri  di
          proporzionalita';
                d) predispongono  programmi  di inserimento al lavoro
          di  lavoratori  affetti  da minorazioni fisiche o mentali o
          comunque  di  difficile collocamento, in collaborazione con
          le  imprese  disponibili,  integrando  le iniziative con le
          attivita'  di orientamento, di formazione, di riadattamento
          professionale svolte o autorizzate dalla regione;
                e) possono  stabilire,  in  deroga  all'art. 22 della
          legge   29 aprile   1949,   n.   264,   anche  per  singole
          circoscrizioni,  su  proposta  delle competenti commissioni
          circoscrizionali,  modalita' diverse per l'iscrizione nelle
          liste  di  collocamento  e diverse periodicita' e modalita'
          per   la   dichiarazione   di   conferma   nello  stato  di
          disoccupazione;
                f) possono   esprimere  parere,  attraverso  apposita
          sottocommissione,  entro e non oltre il termine di quindici
          giorni  dalla  presentazione della domanda, sulle richieste
          di cassa integrazione guadagni straordinaria e di eventuali
          proroghe;
                g) possono determinare, su proposta delle commissioni
          circoscrizionali  interessate,  in  relazione a particolari
          situazioni   locali,   connesse  anche  al  numero  e  alle
          caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle
          liste,   nonche'  alla  natura  delle  varie  richieste  di
          assunzione,  procedure  per  la convocazione e l'avviamento
          dei lavoratori diverse da quelle in vigore;
                h) qualora  vi  siano fondati motivi per ritenere che
          sussista  violazione  della  legge 9 dicembre 1977, n. 903,
          avvalendosi  dell'ispettorato del lavoro e della consulenza
          del  comitato  nazionale  per  l'attuazione dei principi di
          parita' di trattamento ed eguaglianza di opportunita' tra i
          lavoratori  e  le  lavoratrici, possono effettuare indagini
          presso le imprese sull'osservanza del principio di parita'.
          I  datori  di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui
          criteri e sui motivi delle selezioni;
                h-bis)  in ordine al reclutamento della manodopera da
          utilizzare  nei cantieri comunali, per progetti finalizzati
          all'occupazione  e  finanziati  per  intero con leggi delle
          regioni,  e/o dagli enti locali, tramite i rispettivi fondi
          sociali,  stabiliscono  criteri,  modalita' e parametri per
          l'avviamento  al  lavoro,  anche  in  deroga all'art. 16, e
          successive  modifiche ed integrazioni, comprese le relative
          norme  di  attuazione  e  regolamenti,  tenendo conto delle
          esigenze   territoriali   opportunamente  ed  appositamente
          manifestate  dagli organi rappresentativi degli enti locali
          interessati  e della natura sociale degli interventi di cui
          trattasi.".
              -  Per  il  titolo  del  decreto legislativo n. 469 del
          1997, si veda nota all'art. 3.
              -  Il  testo  dell'art.  11-ter,  comma  7, della legge
          5 agosto   1978,   n.  468  (Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
          e' il seguente:
              "7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".
              -  Il  testo  dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater),
          della citata legge n. 468 del 1978, e' il seguente:
              "3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle

          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis)  norme  che  comportano  aumenti  di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentate  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7.".
              -   Il   testo   dell'art.   1,  comma  7,  del  citato
          decreto-legge    n.   148   del   1993,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, e' il seguente:
              "7.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.".