Art. 45.
       Definizione dei compiti del servizio pubblico generale
                           radiotelevisivo

  1.  Il  servizio  pubblico generale radiotelevisivo e' affidato per
concessione a una societa' per azioni, che, nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale
di  servizio  stipulato  con  il Ministero e di contratti di servizio
regionali  e,  per  le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano,
provinciali,  con  i  quali sono individuati i diritti e gli obblighi
della societa' concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre
anni.
  2.   Il   servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo,  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 4, comunque garantisce:
    a)   la   diffusione   di  tutte  le  trasmissioni  televisive  e
radiofoniche  di  pubblico servizio della societa' concessionaria con
copertura  integrale  del territorio nazionale, per quanto consentito
dallo stato della scienza e della tecnica;
    b)  un  numero  adeguato  di  ore  di  trasmissioni  televisive e
radiofoniche    dedicate   all'educazione,   all'informazione,   alla
formazione,  alla promozione culturale, con particolare riguardo alla
valorizzazione  delle  opere  teatrali, cinematografiche, televisive,
anche  in  lingua  originale, e musicali riconosciute di alto livello
artistico  o  maggiormente innovative; tale numero di ore e' definito
ogni  tre  anni con deliberazione dell'Autorita'; dal computo di tali
ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;
    c)  la  diffusione  delle trasmissioni di cui alla lettera b), in
modo  proporzionato,  in  tutte  le  fasce  orarie, anche di maggiore
ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;
    d)  l'accesso  alla  programmazione,  nei  limiti  e  secondo  le
modalita'  indicati  dalla  legge, in favore dei partiti e dei gruppi
rappresentati  in  Parlamento  e  in  assemblee e consigli regionali,
delle   organizzazioni   associative   delle  autonomie  locali,  dei
sindacati  nazionali,  delle  confessioni  religiose,  dei  movimenti
politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle
associazioni   nazionali  del  movimento  cooperativo  giuridicamente
riconosciute,  delle  associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri  nazionale  e  regionali,  dei gruppi etnici e linguistici e
degli  altri  gruppi  di  rilevante interesse sociale che ne facciano
richiesta;
    e)  la  costituzione  di  una  societa'  per  la  produzione,  la
distribuzione   e   la   trasmissione  di  programmi  radiotelevisivi
all'estero,  finalizzati  alla conoscenza e alla valorizzazione della
lingua,    della   cultura   e   dell'impresa   italiane   attraverso
l'utilizzazione   dei   programmi   e   la   diffusione   delle  piu'
significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
    f)  la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in
lingua  tedesca  e  ladina  per  la provincia autonoma di Bolzano, in
lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese
per  la  regione  autonoma  Valle  d'Aosta e in lingua slovena per la
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
    g)  la  trasmissione  gratuita  dei  messaggi di utilita' sociale
ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  e  la trasmissione di adeguate informazioni
sulla viabilita' delle strade e delle autostrade italiane;
    h)  la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati
specificamente  ai  minori,  che tengano conto delle esigenze e della
sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva;
    i)   la   conservazione   degli  archivi  storici  radiofonici  e
televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;
    l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei
ricavi  complessivi  annui  alla  produzione  di  opere  europee, ivi
comprese  quelle  realizzate  da  produttori indipendenti; tale quota
trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo
il 6 maggio 2004;
    m)  la  realizzazione  nei  termini previsti dalla legge 3 maggio
2004,    n.   112,   delle   infrastrutture   per   la   trasmissione
radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;
    n)  la  realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica
utilita';
    o)  il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti
dall'articolo 38;
    p)  l'articolazione  della  societa' concessionaria in una o piu'
sedi  nazionali  e  in  sedi  in  ciascuna  regione e, per la regione
Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
    q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici
di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2;
    r)  la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione
decentrati,  in particolare per le finalita' di cui alla lettera b) e
per  le  esigenze  di  promozione  delle  culture  e  degli strumenti
linguistici locali;
    s) la realizzazione di attivita' di insegnamento a distanza.
  3.  Le  sedi  regionali  o, per le province autonome di Trento e di
Bolzano,  le  sedi  provinciali  della  societa'  concessionaria  del
servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo  operano  in  regime di
autonomia  finanziaria  e  contabile  in  relazione  all'attivita' di
adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
  4.   Con  deliberazione  adottata  d'intesa  dall'Autorita'  e  dal
Ministro  delle  comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del
contratto  nazionale  di  servizio,  sono  fissate le linee-guida sul
contenuto  degli  ulteriori  obblighi  del servizio pubblico generale
radiotelevisivo,  definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al
progresso  tecnologico  e alle mutate esigenze culturali, nazionali e
locali.
  5.  Alla  societa' cui e' affidato mediante concessione il servizio
pubblico  generale  radiotelevisivo  e'  consentito  lo  svolgimento,
direttamente   o   attraverso   societa'   collegate,   di  attivita'
commerciali  ed  editoriali,  connesse  alla  diffusione di immagini,
suoni  e dati, nonche' di altre attivita' correlate, purche' esse non
risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi
concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
 
          Nota all'art. 45:
              -  Per  la  legge 3 maggio 2004, n. 112 si veda le note
          alle premesse.