Art. 46. 
   Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e provinciale 
 
  1. Con leggi regionali,  nel  rispetto  dei  principi  fondamentali
contenuti nel titolo I e nel presente titolo  e  delle  disposizioni,
anche sanzionatorie, del presente testo unico in  materia  di  tutela
dell'utente, sono definiti gli specifici compiti di pubblico servizio
che la societa' concessionaria  del  servizio  pubblico  generale  di
radiodiffusione e' tenuta ad adempiere nell'orario e  nella  rete  di
programmazione destinati  alla  diffusione  di  contenuti  in  ambito
regionale o, per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in
ambito provinciale; e', comunque, garantito un adeguato  servizio  di
informazione in ambito regionale o provinciale. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  sono
legittimate a stipulare, previa intesa con  il  Ministero,  specifici
contratti di servizio con la  societa'  concessionaria  del  servizio
pubblico  generale  di  radiodiffusione  per  la  definizione   degli
obblighi di cui al comma 1, nel rispetto della liberta' di iniziativa
economica della societa'  concessionaria,  anche  con  riguardo  alla
determinazione dell'organizzazione dell'impresa, nonche' nel rispetto
dell'unita' giuridica ed  economica  dello  Stato  e  assicurando  la
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali e  la  tutela  dell'incolumita'  e  della  sicurezza
pubbliche. 
  3.  Ai  fini  dell'osservanza  dell'articolo  10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nella provincia
di Bolzano riveste  carattere  di  interesse  nazionale  il  servizio
pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale. 
 
          Nota all'art. 46: 
              - Il testo dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  1°  novembre  1973,  n.  691  (Norme  di
          attuazione  dello   statuto   speciale   per   la   regione
          Trentino-Alto Adige concernente usi  e  costumi  locali  ed
          istituzioni culturali - biblioteche,  accademie,  istituti,
          musei - aventi  carattere  provinciale;  manifestazioni  ed
          attivita' artistiche, culturali ed educative locali e,  per
          la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi,
          esclusa la facolta' di impiantare stazioni  radiotelevisive
          - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 1973,  n.
          296), e' il seguente: 
              «Art. 10. -  In  attuazione  dell'art.  8,  n.  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
          670, la provincia di Bolzano e' autorizzata a realizzare  e
          gestire una rete idonea a consentire, con  qualsiasi  mezzo
          tecnico, la ricezione contemporanea, nel  territorio  della
          provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse  da
          organismi  radiotelevisivi   esteri   dell'area   culturale
          tedesca e ladina. 
              Il piano tecnico della rete di cui al precedente  comma
          e le eventuali modificazioni sono  concordati,  nell'ambito
          delle  rispettive  competenze,  tra  la  provincia  ed   il
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,  anche  al
          fine del coordinamento con gli altri servizi di 
          telecomunicazione 
              La provincia, per  il  trasporto  dei  programmi,  puo'
          utilizzare,  ove  occorra,  alle  condizioni  di  legge   i
          collegamenti disponibili della rete pubblica  nazionale  di
          telecomunicazioni  del  Ministero  delle  poste   e   delle
          telecomunicazioni e dei suoi concessionari. 
              Al fine della ricezione  di  cui  al  primo  comma,  la
          provincia e' autorizzata ad acquisire, per ristrutturarli e
          gestirli, impianti di privati esistenti nel suo territorio,
          entro novanta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente
          decreto. Gli  impianti  dei  privati  non  acquisiti  dalla
          provincia  o  successivamente  non  contemplati  dal  piano
          tecnico  di  cui  al  secondo  comma,  ricadono  sotto   la
          previsione  dell'art.  195  del  codice  postale  e   delle
          telecomunicazioni. 
              L'esercizio  della  rete  di  cui  al  primo  comma  e'
          sottoposto  alla  vigilanza  tecnica  di   competenza   del
          Ministero delle poste e delle  telecomunicazioni.  La  rete
          non puo' essere utilizzata per trasmissioni radiotelevisive
          diverse da quelle di cui al primo comma. 
              La provincia e' responsabile dell'osservanza a  termini
          del proprio ordinamento della legge di cui all'ultimo comma
          dell'art. 21  della  Costituzione  per  le  radiodiffusioni
          sonore e visive ricevute dall'estero a mezzo della  propria
          rete. 
              Le  condizioni  concordate  tra  la  provincia  e   gli
          organismi  radiotelevisivi  esteri  per  la  ricezione  dei
          programmi di cui al presente  decreto  sono  approvate  dal
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
              Nel rispetto dei principi stabiliti  dallo  statuto  di
          autonomia e dal presente decreto, le disposizioni  relative
          all'uso  dei  mezzi  radiotelevisivi  nella  provincia   di
          Bolzano saranno  coordinate  con  le  successive  leggi  di
          riforma. 
              In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto,
          le province autonome di Trento e Bolzano hanno la  facolta'
          di  assumere  iniziative  per  consentire,  anche  mediante
          appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e
          visive in lingua ladina, nonche' per  collegarsi  con  aree
          culturali europee,  limitatamente  all'ambito  territoriale
          delle rispettive province. Si applicano i commi  secondo  e
          quinto del presente decreto.».