Art. 46. Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e provinciale 1. Con leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e nel presente titolo e delle disposizioni, anche sanzionatorie, del presente testo unico in materia di tutela dell'utente, sono definiti gli specifici compiti di pubblico servizio che la societa' concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione e' tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale; e', comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono legittimate a stipulare, previa intesa con il Ministero, specifici contratti di servizio con la societa' concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui al comma 1, nel rispetto della liberta' di iniziativa economica della societa' concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa, nonche' nel rispetto dell'unita' giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumita' e della sicurezza pubbliche. 3. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale.
Nota all'art. 46: - Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali - biblioteche, accademie, istituti, musei - aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 1973, n. 296), e' il seguente: «Art. 10. - In attuazione dell'art. 8, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la provincia di Bolzano e' autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina. Il piano tecnico della rete di cui al precedente comma e le eventuali modificazioni sono concordati, nell'ambito delle rispettive competenze, tra la provincia ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine del coordinamento con gli altri servizi di telecomunicazione La provincia, per il trasporto dei programmi, puo' utilizzare, ove occorra, alle condizioni di legge i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei suoi concessionari. Al fine della ricezione di cui al primo comma, la provincia e' autorizzata ad acquisire, per ristrutturarli e gestirli, impianti di privati esistenti nel suo territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli impianti dei privati non acquisiti dalla provincia o successivamente non contemplati dal piano tecnico di cui al secondo comma, ricadono sotto la previsione dell'art. 195 del codice postale e delle telecomunicazioni. L'esercizio della rete di cui al primo comma e' sottoposto alla vigilanza tecnica di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La rete non puo' essere utilizzata per trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di cui al primo comma. La provincia e' responsabile dell'osservanza a termini del proprio ordinamento della legge di cui all'ultimo comma dell'art. 21 della Costituzione per le radiodiffusioni sonore e visive ricevute dall'estero a mezzo della propria rete. Le condizioni concordate tra la provincia e gli organismi radiotelevisivi esteri per la ricezione dei programmi di cui al presente decreto sono approvate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto di autonomia e dal presente decreto, le disposizioni relative all'uso dei mezzi radiotelevisivi nella provincia di Bolzano saranno coordinate con le successive leggi di riforma. In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, le province autonome di Trento e Bolzano hanno la facolta' di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonche' per collegarsi con aree culturali europee, limitatamente all'ambito territoriale delle rispettive province. Si applicano i commi secondo e quinto del presente decreto.».