Art. 47. 
    Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo 
 
  1. Al fine di consentire la determinazione del costo  di  fornitura
del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di
abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938,  n.  246,
convertito  dalla  legge  4  giugno  1938,  n.  880,   e   successive
modificazioni, e di assicurare la trasparenza  e  la  responsabilita'
nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la societa'  concessionaria
predispone il bilancio di esercizio  indicando  in  una  contabilita'
separata i ricavi derivanti  dal  gettito  del  canone  e  gli  oneri
sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura  del  suddetto
servizio,  sulla  base  di  uno  schema   approvato   dall'Autorita',
imputando  o  attribuendo  i  costi  sulla  base   di   principi   di
contabilita' applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati
e definendo  con  chiarezza  i  principi  di  contabilita'  analitica
secondo cui vengono tenuti conti  separati.  Ogni  qualvolta  vengano
utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti
fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di  servizio
pubblico generale e per altre  attivita',  i  costi  relativi  devono
essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi  complessivi
della societa' considerati includendo o escludendo  le  attivita'  di
servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta  giorni  dalla  data  di
approvazione, e' trasmesso all'Autorita' e al Ministero. 
  2. La contabilita' separata tenuta ai sensi del comma 1 e' soggetta
a controllo da parte di una societa'  di  revisione,  nominata  dalla
societa' concessionaria e scelta dall'Autorita' tra quante  risultano
iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per
le societa' e la borsa, ai sensi dell'articolo 161  del  testo  unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  All'attivita'  della
societa' di revisione si applicano le norme di cui  alla  sezione  IV
del Capo II del Titolo III della Parte IV del citato testo  unico  di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  3. Entro il mese di novembre di ciascun  anno,  il  Ministro  delle
comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone
di abbonamento in vigore dal  1°  gennaio  dell'anno  successivo,  in
misura  tale  da  consentire  alla  societa'   concessionaria   della
fornitura  del  servizio  di  coprire  i  costi  che  prevedibilmente
verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici  obblighi
di  servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo  affidati  a   tale
societa', come desumibili dall'ultimo bilancio  trasmesso,  prendendo
anche in considerazione il  tasso  di  inflazione  programmato  e  le
esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La  ripartizione  del
gettito del  canone  dovra'  essere  operata  con  riferimento  anche
all'articolazione territoriale delle reti nazionali  per  assicurarne
l'autonomia economica. 
  4. E' fatto divieto alla societa'  concessionaria  della  fornitura
del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o
indirettamente,  i  ricavi  derivanti  dal  canone   per   finanziare
attivita' non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo. 
 
          Note all'art. 47: 
              - Il regio  decreto-legge  21  febbraio  1938,  n.  246
          (Disciplina   degli   abbonamenti   alle   radioaudizioni),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1938, n. 78 e'
          stato  convertito  dalla  legge  4  giugno  1938,  n.  880,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1938, n. 150. 
              - Il testo dell'art. 161  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58 (Testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e  21  della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71), e' il seguente: 
              «Art. 161. (Albo speciale delle societa' di revisione).
          - 1. La CONSOB provvede alla tenuta  di  un  albo  speciale
          delle societa' di revisione abilitate  all'esercizio  delle
          attivita' previste dagli articoli 155 e 158. 
              2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
          speciale  previo  accertamento   dei   requisiti   previsti
          dall'art. 6, comma 1, del decreto  legislativo  27  gennaio
          1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo'
          essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione
          il cui amministratore si  trovi  in  una  delle  situazioni
          previste dall'art. 8, comma 1, del decreto  legislativo  27
          gennaio 1992, n. 88. 
              3.  Le  societa'  di  revisione  costituite  all'estero
          possono  essere  iscritte  nell'albo  se  in  possesso  dei
          requisiti previsti dal comma 2. Tali  societa'  trasmettono
          alla  CONSOB  una  situazione  contabile  annuale  riferita
          all'attivita'  di  revisione  e  organizzazione   contabile
          esercitata in Italia. 
              4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di  revisione
          devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
          assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco  speciale
          previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
          1993,  n.   385,   a   copertura   dei   rischi   derivanti
          dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile.». 
              La sezione IV del capo II del titolo III della parte IV
          del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernono: 
                «Parte IV - Disciplina degli emittenti; 
                Titolo III - Emittenti; 
                Capo  II  -  Disciplina  delle  societa'  con  azioni
          quotate; 
                Sezione IV - Azioni di risparmio ed  altre  categorie
          di azioni.