Art. 48. 
                Verifica dell'adempimento dei compiti 
 
  1. In conformita' a  quanto  stabilito  nella  comunicazione  della
Commissione delle Comunita' europee 2001/C 320/04,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee  C  320  del  15  novembre
2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di  Stato  al
servizio pubblico di radiodiffusione, e'  affidato  all'Autorita'  il
compito   di   verificare   che   il   servizio   pubblico   generale
radiotelevisivo  venga  effettivamente  prestato   ai   sensi   delle
disposizioni di cui al presente testo unico, del contratto  nazionale
di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi  con  le
regioni e con le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  tenendo
conto anche dei parametri di qualita' del servizio e degli indici  di
soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo. 
  2. L'Autorita', nei casi di presunto inadempimento  degli  obblighi
di cui al comma 1, d'ufficio  o  su  impulso  del  Ministero  per  il
contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste  stipulati,
notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante  legale  della
societa'  concessionaria,  che  ha   diritto   di   essere   sentito,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine  fissato
contestualmente alla notifica e ha facolta' di presentare deduzioni e
pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonche'  di  essere  nuovamente
sentito prima della chiusura di questa. 
  3. L'Autorita' puo' in ogni fase dell'istruttoria  richiedere  alle
imprese, enti  o  persone  che  ne  siano  in  possesso,  di  fornire
informazioni e di esibire documenti utili ai  fini  dell'istruttoria;
disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e  di
prenderne copia, anche  avvalendosi  della  collaborazione  di  altri
organi  dello  Stato;  disporre  perizie  e  analisi   economiche   e
statistiche,  nonche'  la  consultazione  di  esperti  in  ordine   a
qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. 
  4. Tutte le notizie,  le  informazioni  o  i  dati  riguardanti  le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono  tutelati
dal  segreto   d'ufficio   anche   nei   riguardi   delle   pubbliche
amministrazioni. 
  5. I funzionari dell'Autorita' nell'esercizio delle funzioni di cui
al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati  dal  segreto
d'ufficio. 
  6.  Con  provvedimento  dell'Autorita',  i  soggetti  richiesti  di
fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla  sanzione
amministrativa  pecuniaria  fino  a  25.000  euro  se  rifiutano   od
omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o  di
esibire i documenti ovvero alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria
fino a 50.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono  documenti
non  veritieri.  Sono  fatte  salve  le  diverse  sanzioni   previste
dall'ordinamento vigente. 
  7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorita'  ravvisa  infrazioni
agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla  societa'  concessionaria
il  termine,  comunque   non   superiore   a   trenta   giorni,   per
l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi,
tenuto  conto  della  gravita'  e   della   durata   dell'infrazione,
l'Autorita'  dispone,  inoltre,  l'applicazione   di   una   sanzione
amministrativa  pecuniaria  fino  al  3  per  cento   del   fatturato
realizzato   nell'ultimo   esercizio   chiuso   anteriormente    alla
notificazione  della  diffida,  fissando  i  termini,  comunque   non
superiori a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere  al
pagamento della sanzione. 
  8. In caso di inottemperanza  alla  diffida  di  cui  al  comma  7,
l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino  al  3
per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia  stata  applicata
la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo  minimo
non inferiore al doppio della sanzione gia' applicata con  un  limite
massimo del 3 per cento del fatturato come  individuato  al  medesimo
comma 7, fissando altresi' il termine entro  il  quale  il  pagamento
della  sanzione  deve  essere  effettuato.  Nei  casi  di   reiterata
inottemperanza   l'Autorita'    puo'    disporre    la    sospensione
dell'attivita' d'impresa fino a novanta giorni. 
  9. L'Autorita' da' conto dei  risultati  del  controllo  ogni  anno
nella relazione annuale.